Responsabilità Extracontrattuale

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  87. Va precisato che la notificazione a mezzo del sevizio postale, ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.p.c., si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto, cioè quando l’atto gli viene notificato.

    Immagino che il termine di dieci giorni, da te accennato, riguardi il tempo in cui il piego rimane depositato presso l’Ufficio Postale in giacenza; quando la notificazione viene eseguita a mezzo del servizio postale, non sempre il perfezionamento della notifica coincide con il materiale recapito o con il ritiro del plico da parte del destinatario. Spesso, in questi casi, la notificazione si conclude con l’inutile spirare del termine di «compiuta giacenza».

    Il termine di dieci giorni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4 – in materia di notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari – previsto nel caso in cui il piego raccomandato depositato presso l’ufficio postale preposto alla consegna non venga ritirato dal destinatario, deve essere qualificato come termine “a decorrenza successiva” e computato, secondo il criterio di cui all’art. 155, primo comma, c.p.c. escludendo il giorno iniziale (data di spedizione della lettera raccomandata di cui allo stesso art. 8, comma 2) e conteggiando quello finale.

    Nel calcolo dei giorni non si conta il dies a quo, ma si conta il dies ad quem e, quindi, nel tuo caso, il termine inizia a decorrere dal giorno successivo alla notifica e cioè dal 2 ottobre 2012 e termina l’11 ottobre 2012, giorno incluso.

    In materia di perfezionamento della notifica a mezzo posta ti segnalo la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 1 febbraio 2012, n.1418.

  88. Salve, collegandomi sul Vostro sito, ho visto che è possibile ricevere delle risposte a quesiti legali , vorrei, se possibile porre questo quesito:
    una notifica avvenuta con raccomandata con ricevuta di ritorno pervenuta in data 01/09/2012 con la possibilità entro 10 giorni;
    In base all’art.4 della legge 890/82 il calcolo che ho fatto io è il 10/09/2012 computando come primo giorno utile il giorno di notifica dell’atto.
    Vorrei sapere se esiste qualche sentenza in cui si precisa che la data di decorrenza è quella successiva alla data di notifica.

    Ringranziando anticipatamente porgo cordiali saluti

  89. L’attività di riparazione effettuata dal vetraio rientra in una prestazione d’opera manuale.
    Il contratto d’opera, previsto dall’art. 2222 c.c., è un contratto consensuale, in quanto si perfeziona con l’accordo tra le parti, dal quale conseguono effetti obbligatori; il prestatore ha l’obbligo di compiere l’attività oggetto del contratto ed il committente di pagare il corrispettivo. Per detto contratto non è obbligatoria la forma scritta: il codice civile annovera la forma tra i requisiti del contratto soltanto nell’ipotesi in cui essa sia richiesta dalla legge “a pena di nullità” (art. 1325, n.4, c.c.).
    Ciò premesso, occorre precisare che il prestatore d’opera per adempiere esattamente l’obbligo assunto, deve eseguire l’opus a regola d’arte e secondo gli accordi intervenuti, ma, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell’attività da svolgere, egli deve anche compiere tutte quelle attività ed opere che secondo il principio di buona fede e l’ordinaria diligenza sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto. Pertanto, nel tuo caso, se il contratto d’opera ha ad oggetto la riparazione di una finestra composta di due vetri di cui solo uno è lesionato, il vetraio è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche che egli deve possedere e che si rendono necessari per la completa riparazione, non potendo una tua ipotetica richiesta di voler risparmiare limitare l’oggetto delle sue prestazioni. Non va dimenticato che lo stesso vetraio, già al momento della definizione dell’accordo da te accettato, ti aveva avvertito che la sostituzione del vetro lesionato avrebbe potuto comportare la rottura dell’altro vetro, con ciò dimostrando la sua totale buona fede.

  90. Ciao, mi è sorto un dubbio circa la seguente situazione.
    Un vetraio viene chiamato per riparare una finestra composta di due vetri colorati e costosi di cui solo uno è lesionato. Il vetraio avverte verbalmente il cliente che la sostituzione del vetro lesionato puo comportare la rottura anche dell’altro vetro. Durante la riparazione della finestra succede che viene lesionato il vetro buono. In mancanza di un contratto scritto, ma solo della testimonianza del vetraio e dei suoi operai, in che modo può il cliente rivalersi sul vetraio?
    Puo per esempio il cliente essere risarcito per il vetro buono che è stato lesionato?
    Grazie.

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