Diritti di Credito

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7 thoughts on “Diritti di Credito

  1. Utilissima, centrata, competente, esaustiva.
    Mi è appena capitata la medesima cosa stasera, lettera in buca.
    Avevo prospettato una situazione sospetta come quella descritta. Ringraziamo l’avvocato Cinzia Marseglia.

  2. Considerato che si agisce per conto dell’Amat, indubbiamente si tratterà di mancato pagamento del biglietto dell’autobus cittadino. Come per le sanzioni amministrative, anche per detta infrazione il diritto a riscuotere il debito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e’ stata commessa la violazione ai sensi dell’art. 28 della Legge 689/81.
    Generalmente la contestazione è immediata ed il verbale viene consegnato nelle mani del trasgressore. Può accadere, però, che il trasgressore rifiuti tale consegna e, pertanto, il verbale viene notificato, tramite raccomandata a.r. o ufficiale giudiziario, nel termine di 90 giorni dall’accertamento. Avverso il verbale, il trasgressore può ricorrere entro il termine di 30 giorni davanti al Giudice di Pace oppure al Tribunale del luogo ove e’ avvenuta l’infrazione, in base al valore del debito.
    Nel caso, invece, in cui il trasgressore non proceda al pagamento, viene emessa, entro il termine di prescrizione di cinque anni, decorrente dalla data dell’infrazione o dalla notifica del verbale, un’ordinanza/ingiunzione di pagamento, atto contenente il tipo di violazione e l’ammontare della sanzione. Avverso tale ordinanza può essere proposta opposizione con ricorso entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento con le stesse modalità, sopra esposte, di opposizione al verbale.
    Nel caso in cui neppure in tale occasione si provveda al pagamento, si potrà procedere all’iscrizione a ruolo del debito e, quindi, all’espletamento di eventuali azioni esecutive.
    Ciò premesso, occorre capire se, nel tuo caso, ti è stato notificato verbale, salvo contestazione immediata, e successiva ordinanza/ingiunzione entro cinque anni da eventuale infrazione. Ricorda che la regolare notifica dell’ordinanza sospende tale termine facendolo ripartire.
    Ti consiglio di accertare l’effettiva esistenza del debito, anche perchè la lettera non è racc. a.r. e tu potresti tranquillamente non averla ricevuta, e di valutare eventuale prescrizione. Strano che si faccia riferimento ad articoli del codice penale e, ancor prima di promuovere procedimento monitorio, al pignoramento. Sicuramente è un modo come un altro per indurre subito al pagamento. Credo proprio che, nel tuo caso, si possa eccepire la prescrizione. Attendi un atto notificato valido (semmai ti sarà notificato) e, a quel punto, recati da un legale al fine di risolvere nel migliore dei modi la questione.

  3. Salve, ho ricevuto nella mia cassetta postale una lettera. Quando l’ho aperta riportava il nome di una società di riscossione “Esattoria Riscossioni Roma” la quale mi chiede, facendo riferimento all’art. 648 del codice penale, di pagare la somma di €. 609 per conto dell’Amat, Azienda di Trasporti di Taranto. Premesso che io a Taranto non vivo più dal 1995, è possibile esigere tale somma? Poi, questa lettera non racc. avverte che si promuoverà procedimento monitorio e, accolta la domanda, si procederà al pignoramento, anche forzando la porta di casa in caso di assenza. Grazie.

  4. Ai sensi dell’art. 84 del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n.1736 – Disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco – “Il possessore decade dall’azione di regresso, se non presenta il titolo per il pagamento entro trenta giorni dall’emissione. L’azione contro l’emittente si prescrive nel termine di tre anni dalla emissione…”
    Ciò significa che l’assegno può essere incassato immediatamente, dietro semplice presentazione alla cassa, entro 3 anni dalla data di emissione del titolo: decorso tale termine, l’azione contro l’emittente (cioè la Banca) si prescrive.
    Vi è da dire, però, che vi sono anche casi in cui, nonostante siano passati i 3 anni, la Banca riconosce il debito per ulteriori 7 anni; infatti, si parla di prescrizione decennale. In tal caso, dunque, l’assegno non perde di validità, solo che per essere incassato deve seguire una diversa procedura, dal momento che non può essere riscosso dietro la sola presentazione del titolo: la Direzione deve effettuare alcuni controlli, in particolare deve verificare se non risulta ancora incassato oppure se vi è stata l’emissione di eventuale duplicato a seguito di denuncia di smarrimento o furto, con conseguente ammortamento del titolo originario. Se risulta tutto regolare, l’importo dell’assegno viene accreditato presso la Filiale e questa ultima a sua volta avvisa il cliente per la riscossione.
    Passati i 10 anni gli assegni non incassati si intendono prescritti e, quindi, la Banca sarebbe autorizzata ad “incamerare “gli importi. Però occorre tenere presente che per importi elevati, anche se non obbligata, la Banca si attiva sempre per riconoscere la somma anche trascorsi tale ultimo termine.
    Per tali ragioni, ti consiglio di recarti personalmente e possibilmente con l’assistenza di un legale, presso la filiale che ha emesso l’assegno – nel caso tuo specifico, presso l’Istituto frutto della fusione- e di parlare direttamente con il Direttore.
    Infine, poiché si tratta di un assegno emesso in lire, ti verrà pagato il preciso controvalore in euro.

  5. Salve,
    ho ritrovato un assegno circolare datato 25 Gennaio 1998 della somma di 10.000.000 di Lire, inoltre la banca emittente nel frattempo ha subito una fusione e quindi non esiste più. Volevo sapere se è ancora valido.
    Grazie

  6. Il termine per proporre l’opposizione a cartella esattoriale varia in ragione dei motivi per i quali è possibile ricorrere (vizi formali della cartella oppure vizi sostanziali attinenti il merito della pretesa contributiva).
    Nel caso in cui sia mancata la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, è ammessa l’opposizione ai sensi della Legge n. 689 del 1981 e ciò al fine di consentire all’interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori. Tale opposizione va proposta entro 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
    Nel caso in cui si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, è possibile proporre l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.
    Infine, nel caso in cui si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora, è ammessa l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. e, in tal caso, il termine per proporla sarà quello di venti giorni dalla notificazione della cartella.

  7. Mi è stata notificata una cartella esattoriale relativa ad una sanzione amministrativa del 2009 per violazione del codice della strada e vorrei sapere se ci sono motivi per fare opposizione ed, eventualmente, quali sono i termini. Grazie.

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