Il Registro Pubblico delle Opposizioni, istituito con il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 178 – Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, è accessibile on line dal 31 gennaio 2011. A detto Registro possono iscriversi gratuitamente gli abbonati, sia di utenze fisse che mobili, che non desiderano più essere contattati dagli Operatori di telemarketing.
A tal proposito, il Garante della privacy ha precisato:
- le società che operano nel settore del telemarketing non potranno più contattare i numeri degli abbonati che si sono iscritti nel Registro;
- Se un abbonato ha chiesto a una determinata azienda di non essere più disturbato, quell’azienda dovrà rispettare la sua volontà anche se l’abbonato non si è iscritto al Registro;
- la singola azienda, invece, che abbia ricevuto in passato il consenso dell’abbonato a ricevere telefonate promozionali, potrà contattarlo, anche se questi è iscritto nel Registro. Tale consenso, che dovrà essere documentabile per iscritto al Garante, potrà comunque essere ritirato in qualunque momento;
- il Registro non concerne i canali comunicativi differenti da quello telefonico, ove vale sempre e comunque la regola della richiesta di consenso preventivo e informato da parte dell’utente: SMS ed e-mail non rientrano, dunque, nei piani del Registro delle Opposizioni.
L’abbonato intestatario di linea telefonica, che decide di non ricevere più telefonate commerciali, può iscriversi a tempo indeterminato al servizio tramite cinque modalità:
• inviando una lettera raccomandata all’indirizzo “Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni – Abbonati”, Ufficio Roma Nomentano, casella postale 7211, 00162 Roma;
• via fax: 06.54224822;
• via e-mail: abbonati.rpo@fub.it;
• tramite il numero verde: 800.265.265;
• compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita “area abbonato” sul sito: www.registrodelleopposizioni.it
In qualunque momento, poi, è possibile aggiornare i propri dati o revocare l’iscrizione.
Se l’abbonato, nonostante l’iscrizione, continua a ricevere telefonate pubblicitarie indesiderate, può:
- Inviare un reclamo al gestore : via e-mail o per posta ordinaria
- Rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali.
- Rivolgersi all’Autorità Giudiziaria (Giudice Ordinario).
Prima di rivolgersi all’Autorità giudiziaria o al Garante, il cittadino però deve:
• accertarsi dell’avvenuta iscrizione al Registro;
• controllare che siano trascorsi 15 giorni dal momento dell’iscrizione (solo dopo questo termine, infatti, l’opposizione diviene effettiva);
• verificare di non aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata.
L’entrata in vigore del Registro Pubblico delle Opposizioni obbliga l’Operatore a registrarsi al sistema e a comunicare la lista dei numeri che intende contattare per non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Privacy.
In caso di violazione del diritto di opposizione, così come previsto dal D.P.R. 178/2010, l’operatore potrà incorrere in sanzioni che comportano il pagamento di una somma che oscilla da Euro 30 mila ad Euro 180 mila.
Nei casi più gravi, quando vi sono più violazioni che vengono commesse verso banche dati rilevanti per dimensione e importanza, la sanzione può variare da Euro 50 mila a Euro 300 mila.
In base al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, chiunque, a partire dal 21 marzo 2011, intenda esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto, servitù di passaggio ecc.), divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.
Il decreto mille proroghe ha, poi, rinviato l’entrata in vigore della mediazione obbligatoria al 21 marzo 2012 in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
Il procedimento di mediazione, invece, non è obbligatorio per chi intenda esercitare in giudizio un’azione tesa ad ottenere il pagamento della somma dovuta dall’Operatore di telemarketing che, nonostante l’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni, continui ad effettuare telefonate pubblicitarie indesiderate.
Potrai, pertanto, instaurare direttamente un giudizio innanzi all’Autorità Giudiziaria senza esperire dapprima il procedimento di mediazione, così come previsto dal sopra menzionato Decreto.
Eventualmente, bisognerà sempre fare il tentativo di conciliazione o iniziare subito con il giudizio?
Nel caso decidessi di instaurare un giudizio innanzi all’Autorità Giudiziaria, il legittimato passivo sarebbe l’Operatore di telemarketing che, nonostante la Tua iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni, continua ad effettuare telefonate pubblicitarie indesiderate. Infatti, sarà proprio detto Operatore ad essere, poi, eventualmente condannato a corrispondere la somma che il Giudice riterrà di giustizia.
Ad ogni buon conto, prima di intraprendere un’azione giudiziaria, Ti consiglio di inviare, comunque, prima un reclamo al Gestore, preferibilmente a mezzo posta raccomandata a.r..
Nel caso di continue scocciature da parte di operatori commerciali, nonostante la mia iscrizione al registro e la verifica di tutte le condizioni innanzi citate nel forum, vorrei sapere chi sarebbe il “legittimato passivo” nel caso io mi rivolgessi direttamente al giudice ordinario per il ristoro dei danni subiti: la Fondazione che gestisce il servizio oppure l’operatore commerciale che mi ha disturbato?
Lei non ha precisato, però, se ha effettuato la procedura di iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni. Il fatto che il suo numero non sia pubblico non garantisce l’esclusione da eventuali telefonate commerciali indesiderate. Potrà, dunque, chiedere all’attuale suo Operatore telefonico di non essere più disturbato e, a maggior tutela, potrà iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni con le seguenti modalità:
abbonati.rpo@fub.it
Scarica il modulo per modalità email
In seguito alla richiesta d’iscrizione riceverà un messaggio di posta con la conferma della presa in carico della richiesta e il codice utenza associato alla sua numerazione.
Potrà consultare lo stato della sua richiesta attraverso la modalità telefonica e la modalità web (inserendo la numerazione iscritta, il codice utenza e il codice fiscale).
*Nel caso di utenza telefonica intestata a persona giuridica, ente o associazione, i dati richiesti sono del rappresentante legale, mentre se l’utenza è stata registrata presso il proprio operatore con la sola partita IVA, dovrà essere inserita quest’ultima al posto del codice fiscale.
Sarei molto interessato a sapere come mai, pur non essendo il mio numero pubblico, continuo a ricevere telefonate di telemarketing.
Forse è perchè ho cambiato operatore telefonico nella mia azienda?
E dove può essere il problema?
Innanzitutto, occorre verificare (ma immagino che tu lo abbia già fatto) la presenza della tua numerazione negli elenchi telefonici pubblici: è possibile farlo consultando gli elenchi stessi, cartacei e on-line, oppure richiedendo l’accertamento al tuo gestore telefonico.
Accertata la presenza del numero di telefono negli elenchi telefonici pubblici, quale condizione necessaria per l’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni, non vi è alcun motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza di iscrizione.
Ti consiglio, pertanto, di chiedere informazioni, al fine di chiarire tale equivoco, scrivendo una e-mail all’indirizzo di posta elettronica infoabbonati.rpo@fub.it o, ancor meglio, inviando una lettera raccomandata all’indirizzo “Gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni – Informazioni”, Ufficio Roma Nomentano, Casella Postale 7211, 00162 Roma (RM).
Il gestore del registro risponde via e-mail che ” non e’ stato possibile prendere in carico la richiesta inoltrata in data 09/05/2011 12:24:11 per l’utilizzo dei servizi del Registro Pubblico delle Opposizioni a causa del seguente errore:
Numero di telefono non presente negli elenchi telefonici pubblici (numero: *******851)”
L’operatore telefonico dice la stessa cosa e ti impedisce di parlare cob qualcuno…
Il mio numero è sull’elenco telefonico…
Che fare?